Statuto

Art. 1. – Per volontà di un gruppo di cittadini, riconosciuti come soci fondatori è costituita l’Associazione socioculturale denominata “Atobiu”.
E’ una libera Associazione, ispirata ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
Art. 2. – L’Associazione socioculturale “Atobiu” persegue i seguenti scopi:
a. favorisce il dibattito socioculturale e il confronto con le componenti della società civile, per il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita civica, culturale, sociale, economica e amministrativa della Città di Quartu S.Elena, in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, autodeterminazione e indipendenza;
b. partecipa alla vita civica come servizio di interesse collettivo e promuove attività culturali per la crescita sociale della comunità quartese, in cui ogni cittadina e cittadino possano trovare realizzazione mettendo a frutto le proprie capacità e competenze;
c. favorisce l’individuazione di azioni e strategie sistemiche di sviluppo economico, sociale, culturale della comunità e di difesa dell’ambiente, a partire dalle risorse materiali e immateriali presenti sul territorio;
d. promuove iniziative socio-culturali e costituisce uno stimolo all’aggregazione libera di diverse esperienze e competenze umane e professionali, siano esse individuali, che associative o di gruppi sociali ed economici;
e. promuove il diritto/dovere del cittadino a interessarsi della città per indirizzare, sostenere, controllare le azioni necessarie allo sviluppo socio-culturale ed economico della collettività;
g. realizza nuovi spazi e modi di incontro dei cittadini al fine di favorire il massimo coinvolgimento degli stessi nelle scelte che li riguardano;
h. realizza iniziative di comunicazione di interesse generale per favorire la più ampia diffusione di notizie e informazioni;
i. stimola l’interesse all’approfondimento dei temi di maggiore attualità sociale e di rilevanza, civica, sociale e culturale locale;
j. attiva iniziative per la valorizzazione della storia e della cultura locale.
Art. 3. – L’Associazione socioculturale “Atobiu”, per il raggiungimento dei suoi scopi, promuove attività e azioni dirette a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio oggetto sociale. In particolare:
a. coopera con le associazioni, le organizzazioni, i comitati e i movimenti con cui condivide gli scopi e con le istituzioni del territorio;
b. organizza incontri, convegni, dibattiti, favorendo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci a confronto;
c. promuove attività di ricerca e formazione, funzionali e attinenti agli scopi associativi;
d. promuove attività editoriale sugli argomenti di interesse dell’Associazione;
e. promuove incontri e manifestazioni finalizzati alla divulgazione delle proprie attività;
g. collabora con le Istituzioni per favorire la partecipazione dei cittadini, in vista di un migliore risultato dell’azione amministrativa;
h. mette a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altri organismi che abbiano le stesse finalità;
i. utilizza siti Internet o strumenti multimediali;
j. instaura rapporti di collaborazione con organizzazioni culturali e scientifiche locali, nazionali e internazionali.
Art. 4. – L’Associazione non ha fini di lucro e trae il proprio finanziamento per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– contributi dei Soci;
– contributi da privati;
– donazioni e lasciti testamentari;
– attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
– intrattenimenti, manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
– contributi da Enti Pubblici.
Art. 5. – L’Associazione socioculturale “Atobiu” ha sede  a Quartu S.Elena e potrà trasferire detta sede altrove con decisione dell’Assemblea.
Art. 6. – Nell’ambito dell’oggetto sociale l’Associazione potrà stipulare accordi e contratti per apertura di conto corrente bancario o postale.
Art. 7 – L’Associazione “Atobiu” è aperta a tutti coloro che ne condividono lo spirito, gli ideali e gli scopi. Possono essere soci tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari che ne facciano domanda e condividano appieno il presente statuto, previa approvazione dell’Assemblea. Non possono essere soci coloro che sono stati condannati, anche in primo grado, o che siano stati rinviati a giudizio, per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità dell’Associazione.
Art. 8. – L’adesione all’Associazione “Atobiu” può avvenire nella qualità di:
a. Soci Fondatori: persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e ne hanno firmato l’atto costitutivo;
b. Soci Ordinari: persone fisiche che desiderano partecipare attivamente al perseguimento delle finalità ed alle attività dell’Associazione;
c. Soci Simpatizzanti: minorenni con almeno 16 anni, che condividono gli scopi dell’Associazione;
d. Soci Onorari: persone che per donazioni o lasciti di rilevante importanza, o per l’elevata statura morale e sociale, o per le peculiari competenze professionali pubblicamente riconosciute, vengono nominati dall’Assemblea, su proposta dei Soci;
e. Soci Finanziatori: persone, imprese, enti, associazioni o istituzioni che non potendo prestare la loro fattiva e continuativa collaborazione, si rendono partecipi alla vita associativa offrendo in prevalenza un contributo economico.
L’adesione all’Associazione è individuale e su base annuale. Salvi i casi di rinuncia o revoca anticipata, dura dal 1 gennaio al 31 dicembre.
L’adesione in qualità di Socio Fondatore, Ordinario e Simpatizzante comporta l’impegno di pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la corrispondente quota annuale.

Art. 9. – La funzione di socio comporta la gratuità e assenza di lucro, anche indiretta, delle prestazioni personali, nonché del contributo di competenze che ciascun socio in forma volontaria intende apportare. Ogni eventuale prestazione a pagamento va documentata ed approvata preventivamente dall’Assemblea.mu
Art. 10. – L’Assemblea delibera sulla richiesta di iscrizione entro trenta giorni dal ricevimento e comunica la decisione al richiedente. La mancata comunicazione della decisione entro i trenta giorni è da ritenersi un diniego. In assenza di diniego formale la domanda può essere reiterata.
Art. 11. – Tutti i soci, dal momento dell’ammissione, hanno diritto/dovere di:
– essere informati sulle attività dell’Associazione;
– partecipare alle attività da essa promosse e fruire di tutti servizi dalla stessa forniti.
I Soci Fondatori, Ordinari e Onorari hanno, inoltre, diritto/dovere di:
– votare nell’Assemblea dei Soci;
– godere dell’elettorato attivo e passivo nella elezione degli organi sociali;
– approvare modifiche al presente statuto.
Art. 12. – Le quote annuali di adesione sono stabilite dall’Assemblea dei Soci su proposta non vincolante dei Presidenti. Possono essere differenziate rispetto alla qualità dei diversi Soci (Fondatori, Ordinari, Simpatizzanti). Il mancato pagamento della quota associativa fa perdere il diritto di voto in Assemblea e attiva gli effetti di cui al successivo articolo, per il motivo indicato al punto b.
Art. 13. – La qualità di Socio si perde per decesso, dimissione o esclusione.
I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a. dimissione volontaria;
b. morosità nel versamento della quota associativa protrattasi oltre l’anno successivo;
c. commissione di azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori all’Associazione, o che costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio;
d. scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 24 del presente statuto.
Le dimissioni volontarie devono essere comunicate ai Presidenti per iscritto e possono avvenire in qualsiasi momento; il socio dimissionario resta però debitore della quota sociale dell’anno corrente.
Il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera c) viene assunto dalla maggioranza dei componenti dell’Assemblea. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in suo contraddittorio, alla disamina degli addebiti. Il procedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. Il Socio escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale, né parziale né totale.
Contro la decisione, il socio escluso potrà  proporre ricorso all’Assemblea dei Soci entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sua notifica.
Art. 14. – In caso di comportamento contrario alle norme e agli obblighi statutari e/o per altri motivi che comportino indegnità, rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione o in caso di ritardato pagamento della quota associativa annuale per oltre 90 giorni dopo la scadenza, i presidenti procedono al richiamo. In caso di persistenza della situazione, procedono alla convocazione dell’Assemblea per la sospensione temporanea o esclusione del socio.
Art. 15. – Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, i Presidenti e il Tesoriere.
I Presidenti e l’Assemblea possono individuare altre strutture o organi ritenuti utili e funzionali al buon andamento dell’Associazione.
Art. 16. – L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il contributo della quota associativa. Il diritto di voto è riservato ai Soci Fondatori, Ordinari e Onorari.
E’ convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dai Presidenti o, in loro assenza o inerzia, dalla maggioranza dei componenti dell’Assemblea.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide:
– in prima convocazione, se presente la maggioranza dei convocati;
– in seconda convocazione, a prescindere dal numero dei presenti.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria, quando non è diversamente stabilito dal presente statuto, deliberano a maggioranza dei presenti.
Le modifiche allo Statuto sono approvate a maggioranza qualificata, con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
La convocazione avviene con avviso scritto, almeno 5 giorni prima della data dell’assemblea.

Ogni Socio può portare al massimo la delega di un altro socio.
Il voto di norma è palese e per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto per elezioni o esclusioni.
Possono partecipare estemporaneamente personalità e rappresentanti esterni, su invito dei Presidenti o dei soci.
Nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie, tutti i soci possono esprimere liberamente le loro opinioni sull’ordine del giorno.
Delle delibere assembleari e dei verbali deve essere data pubblicità ai Soci.
Art. 17. – L’Assemblea dei Soci:
a. elegge i Presidenti e il Tesoriere
b. approva lo statuto e le sue modifiche;
c. approva il programma di attività;
d. approva il bilancio preventivo di norma entro la fine dell’anno precedente a quello a cui si riferisce, e il bilancio consuntivo entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce;
f. approva l’ammissione e l’esclusione dei Soci;
h. approva il regolamento interno;
i. determina la quota sociale annua;
k. detiene la titolarità del dominio internet dell’Associazione ed in particolare del dominio internet www.atobiu.it e del simbolo/logo dell’Associazione;
l. costituisce l’organo di impugnazione da parte dei Soci dei provvedimenti a loro carico;
o. decide lo scioglimento dell’Associazione.
Art. 18. – La presidenza dell’associazione è assegnata a due soci, uno per genere, fra loro paritari, che svolgono il loro incarico in cogestione. I Presidenti moderano di norma l’assemblea. In qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, possono nominare al loro posto un moderatore tra i soci dell’Associazione con diritto di voto. Segretario dell’Assemblea è un socio individuato fra i presenti.  Il moderatore e il segretario dovranno sottoscrivere il verbale finale dell’Assemblea.
Nella gestione ordinaria i compiti dei Presidenti sono:
a. predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea
b. formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione
c. eseguire le decisioni dell’Assemblea
d. organizzare le attività dell’Associazione
e. attuare le sanzioni disciplinari previste dal presente statuto e deliberate dall’assemblea.
I presidenti possono gestire risorse economiche autonomamente per spese ordinarie fino all’importo massimo che verrà stabilito annualmente dall’assemblea.
Art. 19. – I Presidenti durano in carica tre anni e sono i legali rappresentanti dell’Associazione.
Convocano e presiedono l’Assemblea. E’ loro facoltà, con firma autonoma e congiunta:
a. delegare ad altro Socio, in accordo con l’assemblea, parte delle proprie competenze;
b. rappresentare l’associazione nei rapporti con l’esterno
c. sovraintendere all’utilizzo dei dati in possesso dell’Associazione, compreso il Registro generale dei Soci;
d. attribuire compiti e funzioni ed assegnare incarichi, salvo ratifiche dell’Assemblea ove previsto
e. adottare ed esercitare anche autonomamente, in via d’urgenza, provvedimenti di ammissione, di esclusione o disciplinari, in generale porre veti allo svolgimento di iniziative o all’esercizio di attività che contrastino palesemente con il presente statuto o con le decisioni adottate dai suoi Organi, salvo ratifica dell’Assemblea che andrà convocata in prima convocazione entro 5 giorni e in seconda entro 30 giorni dal verificarsi di tali condizioni.
Art. 20. – Il Tesoriere è tenuto alle seguenti funzioni:
a. provvedere a riscuotere le entrate e a pagare le spese tenendo nota nell’apposito Libro di Cassa;
b. curare gli adempimenti richiesti e la conservazione delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio dell’Associazione. Redige l’inventario e i bilanci consuntivo e preventivo alla fine di ogni esercizio;
c. tenere la contabilità, i libri contabili e la cassa, redigere i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dall’Assemblea;
d. predisporre annualmente il bilancio (o rendiconto economico-finanziario) consuntivo e delineare le linee guida di quello preventivo. Detti rendiconti vengono approvati dall’Assemblea dei Soci (salvo quanto previsto tra le competenze dei Presidenti).
Inoltre, su delega dei Presidenti, può:
e. accendere e gestire autonomamente conti correnti bancari e/o postali, libretti a deposito e risparmio e procedure agli incassi;
f. assumere obblighi di spesa;
g. rilasciare liberatorie quietanze ad enti pubblici e privati. Se il Tesoriere rinuncia o si dimette dall’incarico, si provvederà alla sua tempestiva sostituzione a cura dell’assemblea, e alla immediata comunicazione ai soci.
Art. 21. – Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
– beni, immobili e mobili
– attività marginali di carattere commerciale e produttivo
– quote di adesione dei Soci
– contributi straordinari dei Soci
– contributi da Soci Finanziatori
– donazioni e lasciti testamentari
– raccolte pubbliche di fondi
– contributi da Comuni, Province, Regioni e in generale da Enti Pubblici.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’ Assemblea dei Soci, che delibera sull’utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 22. – La destinazione di entrate di gestione comunque denominate, di fondi, di riserve o di capitale, viene stabilita dall’Assemblea dei Soci.
Art. 23. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci ogni anno entro il mese di marzo.
Esso deve essere portato a conoscenza degli associati entro i 10 giorni precedenti la seduta di approvazione.
La gestione economica dell’Associazione non può prevedere forme di indebitamento.
La gestione economica viene tenuta su apposito registro che costituirà base per il bilancio annuale.
Art. 24. – Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, regolarmente costituita, con l’approvazione di almeno i 2/3 dei soci regolarmente iscritti.
In caso di scioglimento dell’Associazione, tutto il patrimonio sarà destinato ad una o massimo tre associazioni con sede legale nel Comune di Quartu.
Art. 25. – Disposizioni transitorie e finali
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
I Presidenti dell’Associazione “Atobiu”, al momento della costituzione, sono __________ e rimangono in carica fino a nuove deliberazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.

Quartu S. Elena, 21.12.2022